89841 Presinaci di Rombiolo (VV)
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA “INSIEME” ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SPORTIVA COSTITUZIONE – SCOPI – DENOMINAZIONE – SEDE
Il ventinove giugno millenovecentonovantacinque 29 giugno 1995 viene costituita un’Associazione Culturale non riconosciuta, senza fini di lucro, con la denominazione “INSIEME” ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SPORTIVA Art. 2 L’Associazione ha lo scopo: - di contribuire alla diffusione ed alla conoscenza delle tradizioni locali mediante la promozione, in ogni forma e con qualsiasi mezzo di iniziative ricreative, culturali, sportive, turistiche e similari senza fini lucrativi; Pertanto l’associazione potrà: - organizzare concerti, manifestazioni e spettacoli teatrali, musicali, folkloristici e similari, conferenza di carattere culturale, sagre, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, gare, escursioni, per mantenere in vita le tradizioni locali e per fare conoscere la cultura, i valori ed il folklore calabrese. Essa si propone di accomunare i giovani in una vita di gruppo ricca di esperienze qualificanti e socializzanti, promuovendo le suddette attività ricreative e culturali in uno spirito di colleganza e di solidarietà. Art. 3 La sede dell’Associazione è in Rombiolo, Frazione Presinaci, Via Vittorio Alfieri n. 46 PATRIMONIO SOCIALE Art. 4 Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da tutti i beni che a qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale; - dai contributi concessi dall’Amministrazione Comunale, da Enti Provinciali, da Enti Regionali e da eventuali Enti privati; - da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti di cui l’Associazione dovesse essere destinataria; - da eventuali redditi patrimoniali e da eventuali utili di gestione od attività permanenti ed occasionali. Art. 5 Finché l’Associazione vige i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrocinio sociale o fondo comune né pretendere in restituzione la quota in caso di recesso. SOCI E LORO CATEGORIE Art. 6 Possono essere ammessi come soci tutti coloro che abbiano buona condotta morale e civile. Art. 7 I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) Soci Onorari; b) Soci Fondatori; c) Soci Ordinari. SONO SOCI ONORARI: coloro ai quali l’Associazione – per fondate ragioni di prestigio e gratitudine – desidera rendere omaggio in riconoscimento di eccezionali meriti morali e che per loro particolari benemerenze contribuiscono con la loro adesione ad elevare il prestigio dell’Associazione. I soci Onorari che vengono nominati con delibera assembleare su proposta del Consiglio Direttivo, non hanno diritto alla proprietà dei beni dell’Associazione neanche nel caso dello scioglimento di essa; non possono ricoprire cariche sociali né votare nelle assemblee e non possono presentare ricorsi al Consiglio Direttivo. SONO SOCI FONDATORI: coloro che intraprendendo l’iniziativa hanno creato l’Associazione sopperendo materialmente e finanziariamente a tutte le necessità organizzative; saranno riconosciuti come liquidatori del patrimonio sociale da tutti coloro che tesserandosi diventeranno soci ordinari. SONO SOCI ORDINARI: coloro che hanno raccolto successivamente l’invito dei soci fondatori e che vengono ammessi a far parte dell’Associazione. Solo i soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto al voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. I suddetti soci, fondatori ed ordinari hanno il dovere di osservare puntualmente il presente statuto; gli emanandi regolamenti interni; tutte le norme che regolano la vita dell’Associazione e tutti i provvedimenti emanati dagli organi direttivi ed assembleari; hanno altresì il dovere di astenersi da qualsiasi attività che possa sminuire il prestigio dell’Associazione o arrecare danni agli altri soci. Art. 8 Per essere ammesso a socio ordinario dell’Associazione l’aspirante deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo il quale deciderà sull’ammissibilità dei candidati o sul rigetto delle rispettive domande senza necessità di motivazione per quelle respinte. In caso di accettazione della domanda di ammissione, dietro pagamento della quota di ammissione, il socio riceverà la tessera sociale sulla quale sarà precisata la scadenza della stessa. Art. 9 I soci sono tenuti al pagamento annuale della tessera sociale; all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie. Art. 10 La qualità di socio dell’Associazione si perde: - per decesso, recesso e radiazione. La radiazione del socio è di competenza del Consiglio Direttivo e dovrà essere formulata nei confronti di quei soci che: - contravvengono, nonostante una preventiva diffida, alle norme del presente statuto e degli eventuali emanandi regolamenti; - siano con il loro comportamento di serio ostacolo al normale svolgimento della vita sociale; - si rendano colpevoli di azioni disonorevoli e riprovevoli; - si rendano morosi nel pagamento delle tessere e delle quote sociali senza giustificato motivo. Il provvedimento di radiazione sarà comunicato dal Consiglio Direttivo all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno salvo nel caso di morosità del pagamento della tessera o delle quote sociali ove la radiazione avverrà senza alcun preavviso. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno presentare ricorso all’assemblea dei soci entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento medimo. Il ricorso non sospende la radiazione. I soci receduti o radiati non avranno diritto alla divisione del fondo comune o pretendere la liquidazione della propria quota sociale; in caso di socio defunto gli eredi non potranno chiedere la divisione del fondo comune ma potranno pretendere la liquidazione della propria quota sociale solo all’atto dello scioglimento dell’Associazione. L’Associazione si riserva, inoltre, il diritto di pretendere dal socio radiato ordinario o fondatore il risarcimento dei danni da esso arrecati. ORGANI SOCIALI Art. 11 Sono organi dell’Associazione: a) L’Assemblea dei soci; b) Il Consiglio Direttivo. Art. 12 L’Assemblea è l’organo primario dell’Associazione. Le sue deliberazioni adottate in conformità al presente Statuto ed a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i componenti dell’Associazione, anche se assenti o dissenzienti. Art. 13 Spetta all’Assemblea: - deliberare sul bilancio preventivo e sul relativo programma di attività; - deliberare sul conto consuntivo; - approvare la relazione, illustrarne l’opera svolta; - deliberare sulla modifica di eventuali regolamenti interni; - proporre lo scioglimento dell’Associazione; - deliberare sugli ordini del giorno eventualmente presentati e su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto. Art. 14 L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, può essere, altresì convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei componenti l’Associazione e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o necessario. Art. 15 La convocazione dell’Assemblea è fatta di regola mediante avviso individuale da trasmettere tre giorni prima della data fissata. Art. 16 Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l’assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Art. 17 Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente. Il Presidente o chi lo sostituisce, prima di dichiarare l’assemblea validamente costituita deve constare la regolarità delle deleghe e del diritto di intervenire, con i dati forniti dalla segreteria. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 18 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri scelti fra i soci fondatori o ordinari. Art. 19 Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Art. 20 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno tre quinti dei consiglieri. Art. 21 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Presidenza o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri, in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Art. 22 Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per l’attuazione delle deliberazioni assembleari, per la redazione dei bilanci, per la direzione e la formulazione dei provvedimenti disciplinari, per la decisione sulle domande di ammissione degli associati e per la formulazione, attuazione ed esecuzione dei programmi con i quali si intendono realizzare gli scopi sociali. Provvede all’acquisto e all’alienazione dei beni dopo che l’assemblea avrà deliberato al riguardo. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare eventuali modifiche al presente statuto. Il Consiglio Direttivo potrà emanare tutte le disposizioni atte a regolamentare ogni aspetto della vita sociale. Detti regolamenti interni saranno vincolanti per i soci solo dopo che saranno approvati dall’Assemblea. PRESIDENTE Art. 23 Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente, essendo investito dalla rappresentanza legale dell’associazione può per conto di essa aprire conti correnti bancari, riscuotere somme che a qualsiasi titolo dovessero essere elargite da privati o da enti pubblici all’associazione, rilasciare quietanze a coloro che eseguono i materiali pagamenti delle dette somme e custodire sotto la sua responsabilità il denaro e ogni altro valore dell’associazione che gli venga affidato; riferisce al Consiglio Direttivo sulla situazione della cassa. VICE PRESIDENTE Art. 24 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento esercitandone le funzioni. SEGRETARIO Art. 25 Il Segretario coadiuva il Presidente, redige i verbali e svolge tutte le mansioni inerenti la segreteria e funge da cassiere ove lo stesso non venga nominato. SCIOGLIMENTO Art. 26 Per lo scioglimento dell’Associazione occorre, oltre la maggioranza dell’Assemblea, anche in consenso di almeno tre quinti del Consiglio Direttivo. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. CONTROVERSIE Art. 27 Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. DISPOSIZIONI FINALI Art. 28 L’Associazione potrà aderire ad altri organismi che operano nei settori di competenza dello stesso. ***** |
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